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Segue, articolo(qui sotto):
Iva agevolata al 10%, quando si applica?
Bonus bagno e riqualificazione idrica 2021.
Il bonus idrico 2021 o bonus rubinetti è un nuovo contributo economico che intende premiare le famiglie che provvederanno alla riqualificazione energetica dei servizi igienici domestici della propria casa, sostituendo i vecchi con nuovi rubinetti, vasi sanitari o docce che apportano un maggiore risparmio di acqua.
La commissione Ambiente alla Camera finanzierebbe il nuovo bonus bagno e riqualificazione idrica 2021 con un fondo da 15 milioni di euro che erogherà, fino ad esaurimento risorse, un contributo economico fino a 1000 euro, tetto massimo di spesa riconosciuto.
Nel bonus idrico sono ammesse le seguenti spese:
Bonus bagno e riqualificazione idrica 2021: a chi spetta e come richiederlo
Il bonus idrico 2021 per il momento(02/01/2021) è stato approvato solo dalla commissione Ambiente alla Camera dei Deputati e ora bisogna attendere la pubblicazione del testo della Legge di Bilancio 2021 per vedere l'inserimento o meno del bonus tra le misure della manovra finanziaria.
Nel caso in cui ci fosse l'approvazione definitiva, sarà cura del Ministero dell’Ambiente definire con un apposito decreto attuativo entro 60 giorni, i requisiti per accedere al bonus e le modalità per presentare la domanda.
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Iva agevolata al 10%, quando si applica?
La Legge di Bilancio 2018 ha provato a fare chiarezza su una questione che ha sempre generato dubbi tra i contribuenti: L’ articolo 3, comma 6-bis fornisce una chiara interpretazione della disciplina dell’aliquota Iva agevolata.
Le norme delle quali il nuovo comma 6-bis fornisce una interpretazione autentica sono l’articolo 7, comma 1, lett. b), della Legge Finanziaria 2000 (Legge 488/1999) e il DM 29 dicembre 1999. Tali norme assoggettano all’aliquota IVA del 10% le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
PER facilitare la comprensione delle spiegazioni dobbiamo dividere I lavori edili in “ due settori”
1) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
2) restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
(articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della Legge 457/1978). ( vedasi AL FONDO DELLA GUIDA per articolo di legge e relative definizioni)
Ogni settore ha una sua metodologia specifica per ottenere l’Iva agevolata
NB Il Dipartimento delle Finanze del Mef ha pubblicato delle schede di sintesi che riassumono le misure fiscali contenute nella Legge di bilancio 2018
Per le schede di sintesi – -CLICCA QUI- - ( riassumono gli interventi fiscali con l’indicazione dei commi di riferimento.)
1) Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Si applica solo a beni specifici
- Ha un importo massimo calcolato in funzione della spesa totale
Le cessioni di beni sono assoggettate all’aliquota Iva ridotta (10%)se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto
l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.( . In sostanza, tale valore si ricava sottraendo il valore dei beni significativi dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente.( l’articolo 7, comma 1, lett. b) della Legge 488/1999 vedasi sotto per esempio)
Il DM 29 dicembre 1999 ha individuato i beni significativi:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza.
L’Agenzia delle Entrate, nella Guida sulle agevolazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie, fornisce il seguente esempio di funzionamento del meccanismo.
Costo totale dell’intervento 10.000 euro
4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa;
6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari).
L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi:
10.000 - 6.000 = 4.000. => iva al 10%
10.000 - 4000 = 6.000 => iva al 22%
NB : Sul valore residuo degli stessi beni ( 2.000 euro dei 6000) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
- Ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
- Ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
- Alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
- Alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori
2) Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
In questo “settore” si applica l’aliquota Iva del 10% alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
Sono invece escluse le materie prime e semilavorate (n. 127-terdecies, della tabella A, parte III, del DPR 633/1972). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Con la norma appena approvata si prevede che la determinazione del valore dei ‘beni significativi’ deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale come individuato nel DM.
Il valore dei predetti beni, risultante dal contratto, deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, materie prime e manodopera, che comunque non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni.
I precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:
“In sostanza la disposizione, di non facile lettura - si legge nel Dossier -, riprende una parte della Circolare 12/E del 2016 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le parti staccate che non sono connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi”.
Il chiarimento dell’Agenzia risponde alla domanda se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e - ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% - possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.
L’Agenzia ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. In presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.
La norma appena approvata prevede, inoltre, che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo (individuati dal DM 29 dicembre 1999). Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge. Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate.
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Articolo 31 (articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della Legge 457/1978).
Definizione degli interventi. In vigore dal 20/08/1978
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi' definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
In costruzione
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