Offerte certificazione energetica e pratiche enea
Chi siamo
APE, Pratiche ENEA Ecobonus  Ristrutturazione 2019
Documentazione e Sanzioni APE Piemonte
Guida Analisi energetica
Guida prezzi certificazione energetica 2019
BONUS RUBINETTI & Guida IVA agevolata per PRATICHE RISTRUTTURAZIONE
GUIDA COMPILAZIONE PRATICA ENEA INFISSI 2019 2020
GUIDA BONUS FACCIATA 2020

Segue,  articolo(qui sotto):             
    Iva agevolata al 10%, quando si applica? 

 Bonus bagno e riqualificazione idrica 2021.
 
Il bonus idrico 2021 o bonus rubinetti è un nuovo contributo economico che intende premiare le famiglie che provvederanno alla riqualificazione energetica dei servizi igienici domestici della propria casa, sostituendo i vecchi con nuovi rubinetti, vasi sanitari o docce che apportano un maggiore risparmio di acqua.

 La commissione Ambiente alla Camera finanzierebbe il nuovo bonus bagno e riqualificazione idrica 2021 con un fondo da 15 milioni di euro che erogherà, fino ad esaurimento risorse, un contributo economico fino a 1000 euro, tetto massimo di spesa riconosciuto.

Nel bonus idrico sono ammesse le seguenti spese:

  • fornitura e posa di vasi sanitari fino a un volume massimo di scarico pari a 6 litri;

  • fornitura e l’installazione di rubinetteria che dovranno essere inferiori ai 6 litri d’acqua al minuto;

  • fornitura e istallazione di soffioni della doccia, la cui potenza massima è fino a 9 litri d’acqua al minuto. 

Bonus bagno e riqualificazione idrica 2021: a chi spetta e come richiederlo

Il bonus idrico 2021 per il momento(02/01/2021) è stato approvato solo dalla commissione Ambiente alla Camera dei Deputati e ora bisogna attendere la pubblicazione del testo della Legge di Bilancio 2021 per vedere l'inserimento o meno del bonus tra le misure della manovra finanziaria.

Nel caso in cui ci fosse l'approvazione definitiva, sarà cura del Ministero dell’Ambiente definire con un apposito decreto attuativo entro 60 giorni, i requisiti per accedere al bonus e le modalità per presentare la domanda.




_______________________________________

Iva agevolata al 10%, quando si applica? 

La Legge di Bilancio 2018 ha provato a fare chiarezza su una questione che ha sempre generato dubbi tra i contribuenti: L’ articolo 3, comma 6-bis  fornisce una chiara  interpretazione  della disciplina dell’aliquota Iva agevolata.  

Le norme delle quali il nuovo comma 6-bis fornisce una interpretazione autentica sono l’articolo 7, comma 1, lett. b), della Legge Finanziaria 2000 (Legge 488/1999) e il DM 29 dicembre 1999. Tali norme assoggettano all’aliquota IVA del 10% le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

PER facilitare la comprensione delle spiegazioni dobbiamo dividere I lavori edili  in “  due settori”
1) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
2) restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
 
(articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della Legge 457/1978). ( vedasi AL FONDO DELLA GUIDA  per articolo di legge e relative  definizioni)
 
Ogni settore ha una sua metodologia specifica per ottenere l’Iva agevolata

NB Il Dipartimento delle Finanze del Mef ha pubblicato delle schede di sintesi che riassumono le misure fiscali contenute nella Legge di bilancio 2018
Per le schede di sintesi – -CLICCA QUI- - ( riassumono gli interventi fiscali con l’indicazione dei commi di riferimento.)
 

1) Manutenzione ordinaria e straordinaria

  1. Si applica solo a beni specifici
  2. Ha un importo massimo calcolato in funzione della spesa totale
Le cessioni di beni sono assoggettate all’aliquota Iva ridotta (10%)se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto

l’aliquota ridotta si applica  soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.( . In sostanza, tale valore si ricava sottraendo il valore dei beni significativi dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente.( l’articolo 7, comma 1, lett. b) della Legge 488/1999 vedasi sotto per esempio)
 
Il DM 29 dicembre 1999 ha individuato i beni significativi:
 
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza.
L’Agenzia delle Entrate, nella Guida sulle agevolazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie, fornisce il seguente esempio di funzionamento del meccanismo.
 
 Costo totale dell’intervento 10.000 euro
 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa;
 6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari).
 L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi:
 10.000 - 6.000 = 4.000. => iva al 10%
10.000 -  4000  = 6.000 => iva al 22%
NB : Sul valore residuo degli stessi beni ( 2.000 euro dei 6000) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.


 Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
  • Ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
  • Ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
  • Alle  prestazioni  professionali,  anche  se  effettuate  nell’ambito  degli  interventi finalizzati al recupero edilizio
  • Alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori

2) Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

In questo “settore” si applica l’aliquota Iva del 10% alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

Sono invece escluse le materie prime e semilavorate (n. 127-terdecies, della tabella A, parte III, del DPR 633/1972). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

 Con la norma appena approvata si prevede che la determinazione del valore dei ‘beni significativi’ deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale come individuato nel DM.

Il valore dei predetti beni, risultante dal contratto, deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, materie prime e manodopera, che comunque non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni.
 
I precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:

“In sostanza la disposizione, di non facile lettura - si legge nel Dossier -, riprende una parte della Circolare 12/E del 2016 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le parti staccate che non sono connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi”.

 Il chiarimento dell’Agenzia risponde alla domanda se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e - ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% - possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.

 L’Agenzia ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. In presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.
La norma appena approvata prevede, inoltre, che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo (individuati dal DM 29 dicembre 1999). Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge. Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate.
 

---------------- 


 
 
Articolo 31 (articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della Legge 457/1978).
Definizione degli interventi.  In vigore dal 20/08/1978

 
Gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio edilizio  esistente sono  cosi'  definiti:

 a)  interventi di  manutenzione ordinaria,  quelli che  riguardano le opere di  riparazione,  rinnovamento  e  sostituzione  delle  finiture  degli  edifici e  quelle  necessarie  ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli  impianti  tecnologici esistenti;

 b)   interventi  di  manutenzione  straordinaria,  le  opere  e  le  modifiche  necessarie  per rinnovare  e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche'   per   realizzare   ed  integrare   i  servizi   igienico-sanitari  e  tecnologici,  sempre che  non alterino  i volumi  e le superfici delle singole  unita'  immobiliari  e  non comportino  modifiche delle  destinazioni di  uso;
 
c)  interventi di  restauro e  di risanamento  conservativo, quelli  rivolti a  conservare  l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme  sistematico di  opere che,  nel rispetto  degli elementi  tipologici, formali  e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso  con essi  compatibili. Tali  interventi comprendono  il consolidamento,  il ripristino  e il  rinnovo degli   elementi  costitutivi   dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi  accessori  e  degli  impianti richiesti  dalle esigenze  d'uso, l'eliminazione  degli elementi estranei all'organismo edilizio;


 d)  interventi di  ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli  organismi  edilizi  mediante  un  insieme  sistematico  di  opere che  possono  portare  ad un  organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.  Tali  interventi  comprendono  il  ripristino   o  la  sostituzione di  alcuni  elementi   costitutivi   dell'edificio,   la  eliminazione,   la  modifica   e  l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
In costruzione

Per ulteriori informazioni si consiglia di leggere:

1) la guida dell’agenzia delle entrate Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

2)IVA  agevolata e ECOBONUS  ( detrazioni fiscali per le spese risparmio energetico e efficienza energetica,)FAQ di natura tecnico-procedurale
 In particolare:
Domanda 14  - L'IVA sui lavori che mi accingo a fare..è al 10%? Come deve essere compilata la fattura?




























































































































 
Site Map