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Articoli  in questa Pagina:


 

1 )Documenti divorzio: serve anche la certificazione energetica

2) CLIMATIZZAZIONE INVERNALE & ESTIVA 

 2.1) IMPIANTO TERMICO  DEFINIZIONI
 2.2) CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
 2.3) LIBRETTO D’ IMPIANTO
 2.4) TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
 2.5) CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
AGGIORNATE        SANZIONI  legge regionale 16/2017 all'articolo 78 

3) Come si calcolano le prestazioni degli isolanti termoriflettenti?

4)  UNI TS 11300 (1 e 2): ecco il dettaglio delle novità delle versioni 2014

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1)  Documenti divorzio : serve anche la certificazione energetica.

 

Grazie al decreto legge 132/2014 si parla ormai sempre più spesso di divorzio breve con costi sempre più contenuti ( da 16 euro!!) Vogliamo ricordare che in caso di scrittura privata per divisioni patrimoniali ,  (vedasi sotto) è necessario presentare anche la certificazione energetica  in quanto L’immobile deve essere dotato di attestato nei seguenti casi:

- edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione importante all’atto di chiusura dei lavori

- compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi;

- locazione di intero immobile o singole unità immobiliari;

- annunci immobiliari (compravendita e locazione).

L’obbligo di dotazione si estende inoltre ai seguenti casi: permuta, transazione, datio insolutum, conferimenti in società, assegnazione ai soci, cessione di azienda nel cui patrimonio sono compresi immobili

(tratto da :http://www.sistemapiemonte.it/ris/ambiente/sicee/dwd/20151005_revisione_generale_FAQ_APE_rev5.pdf)

….“Per istruire una pratica di separazione o divorzio sono necessari alcuni documenti, che possono essere prodotti dai coniugi direttamente o dagli avvocati per loro conto. Per divorziare non è necessario infatti rivolgersi a uno studio legale, ma sicuramente è consigliabile viste le procedure burocratiche e le implicazioni psicologiche che potrebbero rendere davvero ardua l’impresa ai diretti interessati.

Grazie al decreto legge 132/2014 per la riforma del processo civile si parla ormai sempre più spesso di divorzio breve, perché il procedimento dovrebbe essere ridotto e semplificato. Quando la legge diverrà effettiva la coppia che non ha figli ed è d’accordo potrà separarsi in trenta giorni con un costo davvero esiguo: sarà sufficiente presentarsi davanti al Sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi muniti di una dichiarazione della volontà di separarsi con indicazione delle condizioni concordate. Il documento potrà essere scritto anche direttamente dagli interessati senza alcuna spesa aggiuntiva e sarà firmato davanti al Sindaco che convocherà la coppia dopo un mese. Se i due non dovessero presentarsi la richiesta si annullerà automaticamente e i coniugi resteranno sposati a tutti gli effetti. Se invece dovessero presentarsi si confermerà l’atto e il divorzio sarà effettivo dopo circa tre anni. Per divisioni patrimoniali è opportuno però comporre una scrittura privata presso uno studio legale, come anche in caso di figli, trasferimenti immobiliari, beni coniugali e assegni. Nel caso di divorzio non consensuale la situazione sarà un po’ più complicata: il ricorso al tribunale sarà necessario per mediare le posizioni dei coniugi.”    

(Tratto da http://www.unadonna.it/emozioni/documenti-divorzio-ecco-il-necessario/155963)......

 …..“Senza figli, si divorzia e ci si separa in 30 giorni. Costo: 16 euro


Se l'accordo viene stilato senza l'aiuto di un legale, l'intera procedura costa solo 16 euro, corrispondenti ai diritti di pubblicazione di matrimonio, e richiede un'attesa di 30 giorni. Fermo restando che devono intercorrere 3 anni tra la separazione e il divorzio…. Tempi e costi.
Quando i coniugi non hanno figli e sono d'accordo nel dividersi, la procedura diventa molto facile ed economica. Grazie al nuovo decreto legge, basterà presentarsi dal Sindaco del comune di residenza di uno dei due. Marito e moglie dovranno fornire un documento in cui dichiarino di volersi dividere alle condizioni elencate, per la cui stesura ci si può far aiutare da un avvocato, ma è facoltativo. I due coniugi devono firmare accordo e dichiarazione davanti al sindaco, che li invita a ripresentarsi dopo 30 giorni per confermare la scelta. Se non dovessero tornare, restano a ogni effetto marito e moglie.


Con figli e patrimonio da dividere serve l'avvocato ma non il tribunaleCosto: da 43 euro

Se ci sono figli, trasferimenti immobiliari, assegni e case coniugali serve l'avvocato. La novità è che non sarà necessario finire in tribunale, ma si risolverà tutto nello studio del legale. "Con un mero controllo da parte della Procura della Repubblica che potrà trasmettere gli atti al Tribunale se l'accordo conterrà clausole strane o contrarie ai diritti e agli interessi dei figli, siano essi minorenni, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti dal punto di vista economico. In tal caso il Tribunale convocherà la coppia davanti a sé come è sempre stato e saranno rimesse in discussione alcune delle clausole che non appaiono congrue" spiega il presidente degli avvocati matrimonialisti.

Tempi e costi. Le separazioni consensuali convengono. Per questo, secondo l'Istat, sono scelte dall'85% delle coppie. Chi si separa consensualmente, e presenta personalmente il ricorso, spende solo 43 euro. Se si vuole un avvocato, si può risparmiare scegliendone uno anziché due, ma bisogna separarsi consensualmente. In questo caso la spesa può aggirarsi intorno ai 2000 euro. Ma attenzione: nei divorzi, anche consensuali, sono obbligatori due avvocati. Se prima del decreto legge dividersi in modo consensuale richiedeva in media 100 giorni, contro i 675 delle divisioni giudiziali, da adesso in poi i tempi potrebbero allungarsi per chi si divide dall'avvocato. Questo infatti, nelle separazioni di coppie con figli e in certi casi anche di quelle senza figli, deve aspettare il nullaosta del Pm. Ma non è indicata una scadenza entro la quale debba arrivare.  ….
 

Senza accordo si finisce davanti al giudiceCosto: da 98 euro
Se i coniugi non condividono la decisione di separarsi o non sono d'accordo sulle condizioni, dovranno vedersela in tribunale, secondo le regole già in vigore per la separazione e il divorzio giudiziale.
Tempi e costi. Dividersi senza accordo può costare caro: oltre al contributo unificato di 98 euro, anche le parcelle degli avvocati, che possono raggiungere persino i 10000 euro quando l'accordo non si trova. Inoltre il coniuge cui venga addebitata la separazione dovrà pagare, oltre al suo avvocato, anche quello dell'ex, sia nei processi per la separazione che per il divorzio.” ………….


(tratto da http://d.repubblica.it/famiglia/2014/11/11/news/divorzio_separazione_coppia_senza_figli_decreto_legge-2369940 )
 

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2) CLIMATIZZAZIONE INVERNALE & ESTIVA 

AGGIORNATA SANZIONI  legge regionale 16/2017 all'articolo 78 ​​​​​​​
 

Vi segnaliamo che la legge regionale 16/2017 all'articolo 78 ha
introdotto alcune nuove sanzioni collegate alla corretta manutenzione
e al controllo degli impianti termicI :

 La prima sanzione riguarda il RESPONSABILE DELL'IMPIANTO: se non
fornisce al manutentore o all'installatore tutti i dati necessari
(POD, PDR, dati catastali, ecc) per la completa compilazione e il
conseguente caricamentosul CIT (Catasto  Impianti Termici) del Libretto di Impianto e' passibile di una sanzione da euro 100 a euro 900.

 

 Si ricorda che il RESPONSABILE DELL'IMPIANTO e', normalmente,
l'occupante a qualunque titolo della unita' immobiliare nel caso di impianto autonomo o l'amministratore nel caso di impianto centralizzato.

 

 La seconda nuova sanzione introdotta , che varia da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 900, e' destinata all'installatore o al manutentore che non provvedono a caricare il Libretto di Impianto nel CIT entro i 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto o dalla presa in carico di un impianto esistente.


 E' stata inserita anche una sanzione per la scorretta esecuzione e/oil mancato caricamento telematico del REE (Rapporto di controllodell'Efficienza Energetica) nel CIT entro i 60 giorni dalla suaredazione (documento cartaceo controfirmato dal responsabiledell'impianto). L'importo diquesta sanzione varia da un minimo euro 100 ad un massimo di euro 900.


 Ulteriore sanzione inserita - da euro 100 a euro 450 - riguarda l'omissione o il mancato rispetto dei termini previsti per le comunicazioni obbligatorie che il Terzo Responsabile deve effettuare alla Citta' Metropolitana o alla Provincia competente, ai sensi del dal DPR 74/2013 all'art.6, comma 5, in tema di:

 - delega ricevuta su un impianto termico (obbligo di comunicazione entro dieci giorni lavorativi);

 - revoca o rinuncia all'incarico (entro due giorni lavorativi);

 - decadenza per mancata rispondenza dell'impianto alle norme vigenti(entro due giorni lavorativi).

 Rimangono confermate le altre sanzioni previste nel quadro nazionale
di riferimento sulla materia.

 A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 del decreto 10 febbraio 2014, sono stati resi disponibili gli strumenti che consentono la completa attuazione, da parte del cittadino, di quanto prescrive il  decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: D.P.R. 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari.

 Al fine di fornire le risposte ai quesiti pervenuti da amministrazioni locali, imprese, installatori, manutentori e privati cittadini, si riportano le risposte alle domande più frequenti elaborate dal Misitero dello Sviluppo Economico.
 

 2.1)IMPIANTO TERMICO

 1. Gli ultimi cambiamenti nelle definizioni di “impianto termico” e “unità immobiliare” apportate dalla legge n. 90/2013 hanno generato alcuni dubbi e incertezze. Cosa si intende per “impianto termico”? Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005) regolamenta la progettazione e la realizzazione dei nuovi edifici e degli impianti in essi installati, dei nuovi impianti installati in edifici esistenti nonché le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti. Regolamenta infine l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici.

 A tali fini assume particolare importanza la definizione di “impianto termico” che è connessa a tutta la materia regolamentata dal D.lgs. 192/05. L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita: l-tricies "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

 Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW.

 Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche: gli edifici residenziali monofamiliari.le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

 2.2)CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA

 2. Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?

 Il responsabile dell’impianto termico  o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 92/05 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013,  provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. L'Allegato A al D.lgs. 92/05 definisce il responsabile dell'impianto termico come "l'occupante, a  qualsiasi titolo, in  caso  di  singole  unità  immobiliari  residenziali;  il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali  non locate; l'amministratore, in  caso  di  edifici  dotati  di  impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il  proprietario  o l'amministratore  delegato  in  caso  di  edifici  di  proprietà  di soggetti diversi dalle persone fisiche". La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso. Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da  operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, con la cadenza prevista dall’allegato del D.P.R. 74/2013, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento. 

3. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n.74/2013, quale documentazione deve essere rilasciata dal manutentore al responsabile dell’impianto?

 L’art. 7 del D.lgs 192/2005 e s.m.i. impone all’operatore, dopo aver eseguito a regola d’arte le operazioni di controllo e eventuale manutenzione, di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme agli allegati F e G allo stesso decreto legislativo. Tali allegati sono stati sostituiti dal DM 10/02/2014 con i rapporti di efficienza energetica, tipo 1, 2, 3 e 4, pubblicati in allegato allo stesso DM. Pertanto i suddetti rapporti di efficienza energetica devono essere utilizzati come rapporto di controllo tecnico al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n. 74/2013. Sugli stessi rapporti di efficienza energetica il manutentore dichiara in forma scritta ai sensi del comma 4 lettera a) dell’art.7 del DPR n.74/2013 le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose nelle sezioni “raccomandazioni” e “prescrizioni”, e la relativa frequenza, ai sensi del comma 4 lettera b) dello stesso articolo, alla voce: ”si raccomanda un intervento manutentivo entro il ……..”. Per quanto riguarda l’esecuzione del controllo di efficienza energetica del sottosistema di generazione (che nel caso del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 si identifica con la misurazione in opera del rendimento di combustione), che negli allegati F e G non era previsto obbligatoriamente ad ogni compilazione del rapporto di controllo tecnico, si ritiene che, ferma restando obbligatoria tale esecuzione: in occasione degli interventi di cui all’art. 8 comma 3 del DPR n. 74/2013;con la periodicità di cui alla tabella dell’allegato A del DPR n. 74/2013, con contestuale invio all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio;nei restanti casi la scelta sia demandata alla professionalità del manutentore, previa valutazione dello stato del generatore.

 

2.3) LIBRETTO DI IMPIANTO

 4. Quando si compila il libretto di impianto, quale modello bisogna usare e chi compila questo documento?? Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento. Esso è stato concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico. L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico. Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 153 del 4 luglio 2014, è stata introdotta una proroga agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 del DM 10 febbraio 2014. La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014. Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto (impianti che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati) dall’impianto di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso in cui uno dei servizi sia centralizzato (riscaldamento o raffrescamento) e all’altro, si provveda in modo autonomo,  vanno anche compilati i libretti degli impianti autonomi.

 5. Il DM 10 febbraio 2014 consente al responsabile dell’impianto di selezionare, fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell’impianto termico e, nel caso di successive aggiunte di componenti o apparecchi, di aggiornare il libretto mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nell'ottica di adattare ancora meglio il libretto all'effettiva composizione dell'impianto, è consentito, nel libretto in formato elettronico e, conseguentemente, nella copia conforme stampata su carta, aggiungere ulteriori campi nel caso di un numero di componenti maggiore di quelli riportati nella versione pubblicata in allegato al decreto, e/o eliminare parti di schede non pertinenti all'impianto, che, se lasciate non compilate, potrebbero essere interpretate come omissioni?

 La risposta è affermativa: se, ad esempio, sono presenti nell'impianto quattro vasi di espansione e due pompe di circolazione, è possibile inserire sotto le righe relative ai tre vasi di espansione VX1, VX2 e VX3 una quarta riga eguale alle preesistenti contrassegnandola con VX4, e duplicare la parte di scheda di cui al punto 6.4 creando un campo per la situazione iniziale e le eventuali successive sostituzioni per la seconda pompa di circolazione. Analogamente, se l'impianto non fornisce un servizio di climatizzazione estiva, o se questo è presente ma non necessita di un sistema di trattamento dell'acqua di raffreddamento, è possibile eliminare la parte 2.5 della scheda 2 che altrimenti, non compilata, darebbe adito a dubbi sulla completa compilazione del libretto (richiesta alla voce B del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2).

2.4) TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

 6. Nel nuovo modello del libretto di impianto nel riquadro 2.5, cosa si intende per “senza recupero termico”, “ a recupero termico parziale” e “ a recupero termico totale”?

 In relazione al punto 2.5 del nuovo libretto di impianto si precisa che: il termine "senza recupero termico" individua i circuiti con acqua a perdere;il termine "a recupero termico parziale" individua i circuiti  in cui l'acqua viene parzialmente riciclata (es. torri evaporative);il termine "a recupero termico totale " individua circuiti chiusi.

2.5) CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

 7. Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica? I controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 “in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante

a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo  ; b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati                                          ;       c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.”La cadenza da rispettare è quella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013.

 L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati                                                                             :  a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore               b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;                                                                              c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica. Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW. Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota  “1”  dell’allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.

 Circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati nel comma 1 dell’art. 8 e nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di “maggiore o uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i limiti di potenza per gli accertamenti e le ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non sono previsti i controlli di efficienza energetica.

 L'articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che “gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1.

 Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di "impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili" resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici degli ausiliari.

  tratto da http://www.casaeclima.com/ar_21823_ACADEMY-Impianti-Termomeccanici-faq-MISE-climatizzazione-estiva-climatizzazione-invernale-

 


 

 


 

3  UNI TS 11300 (1 e 2): ecco il dettaglio delle novità delle versioni 2014

UNI TS 11300 (1 e 2)

Con la pubblicazione delle norme UNI/TS 11300 parte 1 e 2 (edizione 2014) si completa un percorso di aggiornamento iniziato con l’Inchiesta Pubblica Preliminare nell’aprile 2011 e che ha previsto due inchieste pubbliche (settembre-novembre 2012 e maggio-settembre 2013).

UNI/TS 11300-1 ” Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale”

Rispetto alla UNI/TS 11300-1:2008 le principali variazioni riguardano:

a)     Diversa definizione della stagione di raffrescamento (e di riscaldamento nel caso di valutazione adattata all’utenza) e maggior precisione nel calcolo dei fabbisogni di energia per le frazioni di mese comprese nelle stagioni di riscaldamento e raffrescamento;

b)     Introduzione del calcolo dei fabbisogni di energia termica latente (umidificazione e deumidificazione);

c)      Il calcolo relativo agli scambi di energia termica per ventilazione viene effettuato:

  1. distinguendo, nella valutazione sul progetto e nella valutazione standard, tra ventilazione di riferimento (basata su un’areazione naturale anche quando è presente nell’edificio un impianto di ventilazione meccanica) per il calcolo della prestazione energetica del fabbricato (energia termica utile per il riscaldamento QH,nd e per il raffrescamento QC,nd) e ventilazione effettiva (prende in considerazione l’effettiva modalità di ventilazione: naturale, ibrida, meccanica) per il calcolo finalizzato alla stima dell’energia primaria per la climatizzazione invernale e estiva, EPHe EPC;
  2. con un maggiore dettaglio nel calcolo delle portate.

d)     Il maggiore dettaglio nel calcolo degli apporti termici solari;

e)     La riduzione dell’utilizzo dei dati precalcolati (in particolare, non è più possibile utilizzare le maggiorazioni percentuali relative alla presenza dei ponti termici, ma è necessario procedere al calcolo analitico).

Sono state, inoltre, inserite alcune Appendici aventi sia una valenza normativa sia informativa. Un’altra importante novità riguarda l’eliminazione delle Appendici relative alla determinazione semplificata della trasmittanza termica dei componenti opachi in edifici esistenti e all’abaco delle strutture murarie utilizzate in Italia in edifici esistenti, sostituite dalla contestuale pubblicazione della UNI/TR 11552 “Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici. Parametri termofisici”.

 

Appendice Note e Commenti
A. Scambio di energia termica verso ambienti non climatizzati (normativa) -
C. Determinazione dettagliata del coefficiente di trasmissione solare totale (informativa) Da usarsi per valutazioni tipo A3 (adattata all’utenza)
E. Dati relativi all’utenza convenzionale (normativa) L’Appendice riporta il fattore di presenza medio giornaliero nei locali climatizzati (da utilizzarsi per la valutazione adattata all’utenza degli apporti interni latenti), il fattore di correzione per la ventilazione in condizioni di riferimento e gli apporti medi globali per unità di superficie di pavimento.
F. Efficienza del sistema di recupero termico di ventilazione (normativa) Da usarsi per valutazioni tipo A3 (adattata all’utenza).

 Tabella 1: Prospetto delle Appendici aggiunte (nella UNI/TS 11300-1:2014)

 

Appendice Note e Commenti
A. Determinazione semplificata della trasmittanza termica dei componenti opachi in edifici esistenti Sostituite da: UNI/TR 11552 “Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici. Parametri termofisici”.
B. Abaco delle strutture murarie utilizzate in Italia in edifici esistenti

 Tabella 2: Prospetto delle Appendici eliminate (dalla UNI/TS 11300-1:2008)

 

Appendice Note e Commenti
B. Determinazione semplificata dei parametri termici e solari dei componenti trasparenti (informativa) Con riferimento alla precedente versione della norma, sono stati inseriti maggiori casi per la trasmittanza termica dei telai per finestre e porte.
D. Fattori di ombreggiatura (informativa) Con riferimento alla precedente versione della norma, sono stati introdotti i fattori di ombreggiatura relativi alla sola radiazione diffusa.

Tabella 3: Prospetto delle Appendici rimaste invariate (nella UNI/TS 11300-1:2014)

Ecco, nel dettaglio, cosa cambia, seguendo l’ordine di lettura della norma stessa.

Calcolo degli scambi di energia termica

Gli apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare incidente sui componenti opachi sono considerati come una riduzione dello scambio di energia per trasmissione invece che come apporti termici (come avveniva nella precedente versione della norma in analisi e come avviene nella UNI EN ISO 13790:2008). Vengono inoltre considerati gli scambi termici in termini di extra flusso dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste dai componenti edilizi dell’ambiente non climatizzato.

Calcolo degli apporti termici

Vengono introdotti gli apporti di energia termica dovuti alla radiazione solare entranti nella zona climatizzata da un’eventuale serra adiacente, calcolati secondo la norma UNI EN ISO 13790:2008. L’elemento di separazione fra l’ambiente climatizzato e la serra sarà quindi interessato dal contributo diretto attraverso le partizioni trasparenti (apporti solari trasparenti). Il contributo diretto attraverso le partizioni opache e il contributo di energia termica indiretta sono invece considerati nella determinazione degli apporti solari sui componenti opachi. Viene inoltre inserito il rimando all’appendice A per il calcolo del fattore di riduzione btrper ambiente non climatizzato confinante con diverse zone termiche.

Calcolo degli apporti solari sui componenti opachi

Introduzione del concetto di trasmittanza termica equivalente (Uc,eq) del componente opaco per la determinazione dell’area di captazione solare effettiva (Asol). Il parametro considera la presenza di intercapedini d’aria ventilate tramite opportuni coefficienti e formule.

Calcolo del fabbisogno di energia termica per umidificazione e deumidificazione

In presenza di impianto di raffrescamento o di climatizzazione che controlla l’umidità dell’aria, si procede a determinare l’entalpia della quantità netta di vapore di acqua introdotta nella zona dagli scambi d’aria con l’ambiente circostante, per infiltrazione, areazione e/o ventilazione naturale o meccanica e l’entalpia del vapore d’acqua prodotto dagli occupanti, da processi e sorgenti varie (cotture, lavaggi, ecc.).

Dati di ingresso per i calcoli

Aumenta (anche se non in maniera significativa) la quantità di dati necessari. Ad esempio, all’interno dei dati climatici è necessario conoscere le medie mensili dell’umidità massica media giornaliera (xe), espressa in g/kg, per il calcolo degli scambi di vapore.

Zonizzazione

Rimane valida la regola generale di definizione della zona termica (ogni porzione di edificio, climatizzata ad una determinata temperatura con identiche modalità di regolazione, costituisce una zona termica). Alla lista dei criteri per evitare la suddivisione in zone viene aggiunta, nel caso in cui sia presente il controllo dell’umidità, la condizione per cui le umidità relative interne di regolazione differiscono di non oltre 20 punti percentuali. Viene inoltre specificato che nel caso di prescrizione legislativa è possibile la suddivisione in funzione della destinazione d’uso e per unità immobiliare.

Volume netto dell’ambiente climatizzato

Viene eliminato il fattore di correzione del volume lordo climatizzato: per determinare il volume netto dell’ambiente climatizzato, per gli edifici esistenti, in assenza di informazioni si calcola moltiplicando l’area climatizzata per l’altezza netta dei locali.

Temperatura

Per edifici confinanti si assume una temperatura dipendente dalla destinazione d’uso, se nota. Se non nota, si assume una temperatura pari a 20 °C. Non si fa quindi più menzione alla temperatura conforme alla UNI EN 12831 per appartamenti confinanti in edifici che non sono normalmente abitati (per esempio case vacanze). Anche nel caso del raffrescamento, la temperatura interna degli edifici adiacenti dipende dalla destinazione d’uso, se nota e se l’edificio adiacente è climatizzato. Se la destinazione d’uso non è nota e se l’edificio adiacente è climatizzato, la temperatura è fissata convenzionalmente pari a 26 °C.  Se l’edificio o l’ambiente  confinante non è climatizzato, si procede allo stesso modo del riscaldamento.

Dati climatici

La fonte dei dati climatici è sempre la norma UNI 10349.  Per orientamenti intermedi tra quelli ivi indicati si procede secondo la UNI/TR 11328-1 (e non per interpolazione lineare, come specificato nella prima versione della UNI/TS).

Stagione di riscaldamento e raffrescamento

Cambia la formula per il calcolo della stagione di riscaldamento reale (nel caso di valutazione adattata all’utenza) e della stagione di raffrescamento. Si fa ora riferimento al metodo b riportato nel punto 7.4.1.1 della UNI EN ISO 13790:2008.

Parametri di trasmissione termica

Come già anticipato, viene inserito il rimando al rapporto tecnico UNI/TR 11552:2014 per la determinazione dei valori dei parametri termici dei componenti edilizi di edifici esistenti, in assenza di dati di progetto attendibili.

Cambia inoltre il riferimento alla norma per il calcolo della trasmittanza termica delle facciate continue trasparenti (UNI EN ISO 12631 invece di UNI EN 13947).

Ponti termici

Nella valutazione sul progetto i valori di trasmittanza termica lineare devono essere determinati esclusivamente attraverso il calcolo numerico in accordo alla UNI EN ISO 10211 oppure attraverso l’uso di atlanti di ponti termici conformi alla UNI EN ISO 14683. Per gli edifici esistenti è ammesso in aggiunta l’uso di metodi di calcolo manuali conformi alla UNI EN ISO 14683. È sempre da escludersi l’utilizzo dei valori di progetto della trasmittanza termica lineare riportati nell’allegato A della UNI EN ISO 14683:2008.

Extra flusso termico per radiazione infrarossa verso la volta celeste

Nel calcolo cambiano alcuni valori (le formule rimangono le stesse). Vengono inoltre introdotti (in Appendice D) i fattori di riduzione per ombreggiatura relativi alla sola radiazione diffusa (per aggetti orizzontali, verticali e ostruzioni esterne), non specificati all’interno della precedente versione della norma.

Ventilazione

La determinazione della portata di ventilazione media mensile è sicuramente l’aspetto del calcolo che è stato maggiormente approfondito e aggiornato.

La portata media giornaliera media mensile (m3/s) da utilizzare nel calcolo delle dispersioni di ventilazione si calcola a partire dai valori della portata di ventilazione necessari per garantire le condizioni di qualità dell’aria in ambiente, indipendentemente dal tipo di ventilazione adottata (naturale o meccanica), facendo riferimento alla norma UNI 10339. In particolare si utilizza come dato di ingresso la portata minima di progetto di aria esterna, qve,0, funzione della destinazione d’uso dell’edificio o zona considerata, calcolata tenendo conto del numero nominale di occupanti o dell’area della superficie utile della zona considerata (esclusi cucine, bagni, corridoi e locali di servizio).

La portata di ventilazione in condizioni di riferimento (ventilazione per sola areazione), utilizzata per il calcolo della prestazione termica del fabbricato, si calcola applicando un fattore di correzione alla portata minima di progetto di aria esterna. Tale fattore rappresenta la frazione di tempo in cui si attua il flusso d’aria e tiene conto dell’effettivo profilo di utilizzo e delle infiltrazioni che si hanno quando non si opera l’areazione.

Nel caso di abitazioni civili (E.1) e di edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8), assumendo un tasso di ricambio d’aria di progetto (per la determinazione della portata minima di progetto di aria esterna) pari a 0,5 h-1 e applicando il fattore correttivo fve,t,k si ottengono i valori di tasso di ricambio d’aria media giornaliera media mensile riportati nella seguente tabella.

Categoria di edificio Sottocategoria di edificio Destinazione d’Uso h^-1
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili E.1.1 Residenza a carattere continuativo Abitazioni civili (comprende l’eventuale estrazione meccanica dei bagni) 0.3
Collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme, conventi: Sale riunioni 0.255
Collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme, conventi: Dormitorio/camera 0.5
Collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme, conventi: Servizi igienici con estrazione 0.04
E.1.2 Residenze occupate saltuariamente Come residenze a carattere continuativo 0.3
E.1.3 Alberghi, pensioni e attività similari Ingresso, soggiorni 0.5
Sale conferenze/auditori (piccoli) 0.235
Sale da pranzo 0.17
Camere da letto 0.13
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili - - 0.255

Tabella 4: Tasso di ricambio d’aria (espresso in h-1) nel caso di semplice areazione (elaborazione dati a partire dai valori della norma).

È interessante dunque notare come, nel caso di areazione, per gli edifici residenziali si hanno in sostanza gli stessi tassi di ricambi d’aria della precedente norma (0,3 vol/h), a differenza dei collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme, conventi e alberghi, dove vi sono differenti valori a seconda dei diversi locali /zone. Nell’elenco di edifici trovano finalmente collocazione anche gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

La portata di ventilazione effettiva, utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio, è invece calcolata tenendo in considerazione la modalità di ventilazione effettivamente esistente o definita nel progetto. Si possono avere i seguenti casi:

-        edifici nei quali si ha la sola ventilazione naturale: in questo caso, il calcolo coincide con la portata di ventilazione in condizioni di riferimento;

-        edifici nei quali si ha solo ventilazione meccanica. In questo caso, oltre alla portata nominale della ventilazione meccanica, è possibile calcolare la portata d’aria aggiuntiva media dovuta agli effetti del vento nel periodo di non funzionamento dell’impianto di ventilazione meccanica. Questo calcolo è effettuato conoscendo i valori di tasso di ricambio d’aria caratteristico medio giornaliero n50 (determinato in funzione della permeabilità all’aria dell’involucro, misurata eventualmente in opera secondo la norma UNI EN 13829 o valutata in funzione della permeabilità dei serramenti) e opportuni coefficienti di esposizione al vento (determinati in funzione della schermatura e dell’esposizione dell’edificio nei confronti del vento). Viene inoltre considerato un fattore di efficienza della regolazione dell’impianto di ventilazione meccanica.  Nel caso di recuperatori di calore, si rimanda all’appendice F per la determinazione dell’efficienza del sistema di recupero termico di ventilazione;

-        edifici nei quali si ha ventilazione ibrida (copresenza di ventilazione meccanica e ventilazione naturale, che si ottiene tramite sistemi di aperture che vengono attivate quando si arresta la ventilazione meccanica);

-        edifici nei quali la ventilazione meccanica è assicurata dall’impianto di climatizzazione: in questo caso, la portata d’aria si calcola solo per i periodi di non attivazione della climatizzazione, utilizzando le stesse formule del caso di sola ventilazione meccanica o ventilazione ibrida;

-        ventilazione naturale (free-cooling): in quetso caso l’impianto di ventilazione meccanica è utilizzato, durante la stagione estiva, anche per la ventilazione notturna, in modo da raffrescare le strutture dell’edificio.

Nel caso di valutazione adattata all’utenza, è possibile calcolare in maniera dettagliata la portata di ventilazione facendo riferimento alla norma UNI EN 15242, nonché fare riferimento alle norme UNI EN 13779 e UNI EN 15251 per determinare la portata di ventilazione richiesta per soddisfare l’esigenza di qualità dell’aria interna.

Apporti interni

Cambia la formula per la determinazione degli apporti interni, per le valutazioni di progetto o standard, per le abitazioni di categoria E.1(1) e E.1(2). In generale, i nuovi valori risultano essere maggiori di quelli ottenuti con la precedente formula.

figura 1 PANSA UNI TS 11300 (1 e 2): ecco il dettaglio delle novità delle versioni 2014

Figura 1: Confronto fra i valori di apporti interni specifici (in termini di potenza e energia) fra le due versioni della norma, per le abitazioni di categoria E.1 (1) e E.1 (2)

 

Vengono inoltre introdotti prospetti e formule per il calcolo degli apporti interni latenti (per determinare i valori di portata massica di vapore acqueo dovuta alla presenza di persone e di apparecchiature)

Apporti solari sui componenti trasparenti

La variazione della trasmittanza di energia solare totale in funzione dell’angolo d’incidenza della radiazione solare, determinata attraverso il fattore di esposizione Fw, viene notevolmente ampliata (in luogo di un unico valore, Fw=0.9, presente nella vecchia versione della norma, c’è ora una tabella per determinare, per ciascun mese, il valore di Fw in funzione dell’esposizione e del tipo di vetro).

Si introduce il concetto di trasmittanza di energia solare totale effettivaggl,eff per valutazioni adattate all’utenza e ambienti il cui rapporto tra superficie vetrata ed opaca è maggiore di 0,04. Il calcolo si effettua secondo Appendice C, tenendo conto della quota di energia solare entrante in ambiente, riflessa all’interno dell’ambiente e ritrasmessa all’esterno attraverso la superficie vetrata.

Il fattore di riduzione per ombreggiatura si calcola come prodotto del fattore di ombreggiatura relativa ad ostruzioni esterne e il valore minimo fra il fattore di ombreggiatura relativo ad aggetti orizzontali e ad aggetti verticali) e non più come prodotto dei tre fattori.

Viene inoltre specificato che sia per i componenti vetrati sia per quelli opachi, in caso di presenza di più aggetti od ostruzioni della stessa tipologia, si considera solo quello che determina l’angolo maggiore o comunque quello che per esposizione incide maggiormente.

Nel caso di aggetti verticali, i prospetti D.27-D.39 si riferiscono ad un solo aggetto verticale ed in particolare, per le esposizioni est/ovest, al solo aggetto disposto a sud. Per le esposizioni a sud, con un azimut compreso tra +/- 15°, in caso di doppio aggetto verticale viene indicata una formula per calcolare il fattore di riduzione relativo ai due aggetti verticali, combinando i due singoli contributi (fattori di ombreggiatura calcolati rispettivamente con l’aggetto posto ad est e ad ovest).

Viene infine illustrato all’interno della norma un esempio grafico per determinare l’angolo b che caratterizza un aggetto verticale su parete opaca.

 

Articolo dell’ Ing. Giorgio Pansa, Politecnico di Milano, Dipartimento ABC. Specializzato in simulazioni energetiche degli edifici e degli impianti e in fisica dell’edificio.

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Attestato di certificazione energetica

 

L' attestato di certificazione energetica, con validità  di dieci anni, è rilasciato, conformemente alla procedura prevista, da professionisti indipendenti e accreditati, iscritti in un elenco appositamente istituito. 

 

In che cosa consiste la Certificazione Energetica di un immobile ?

La procedura per la Certificazione Energetica di un edificio o di una singola porzione di edificio consiste in una attenta analisi dei componenti  opachi ( es muri,pavimenti, soffitti ecc)  trasparenti (finestre)  e degli impianti tecnologici installati nell'immobile da certificare. 

Dopo avere acquisito tutti gli elementi necessari, attraverso il sopralluogo e l'esame dei documenti in possesso del proprietario, il Certificatore Energetico dovrà provvedere ad eseguire una serie di calcoli termotecnici con l'ausilio di programmi appositamente creati, in conseguenza dei quali sarà in grado di deteminare gli indici di prestazione energetica dell'edificio, la classe energetica dell'edificio, e potrà quindi compilare e predisporre l'Attestato di Certificazione Energetica

 

La certificazione energetica degli edifici è necessaria:

 

1.     Nel caso di nuova costruzione di edifici;

2.     Nel caso di ristrutturazione edilizia agli edifici;

3.     Nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;

4.     Nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.

 

 Si applica a tutti gli edifici, ad esclusione di unità immobiliari prive di impianto termico, quali: box,cantine,autorimesse,locali adibiti a depositi

 

Non si applica inoltre a:

 

        edifici dichiarati inagibili

        edifici concessi in locazione a canone vincolato o convenzionato

 

·                        

 

 Compravendite o locazione

 

 

L’'obbligo di certificazione , a carico del venditore o locatore é a beneficio del compratore o locatario (i.e. inquilino) , riguarda ogni edificio o singola unità immobiliare oggetto di compravendita o locazione.

 

 

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2) Come si calcolano le prestazioni degli isolanti termoriflettenti?

 L'’isolamento di una copertura esistente dall’interno offre eccellenti risultati con spessori molto contenuti

La normativa di riferimento per stabilire le prestazioni di isolamento termico dei materiali isolanti termoriflettenti è la norma UNI EN 16012 del 01/03/2012, che descrive un insieme di procedure per utilizzare metodi di prova o di calcolo, definiti in norme CEN o ISO già esistenti, per determinare la prestazione termica di prodotti isolanti riflettenti.

La norma si applica a tutti i prodotti isolanti che devono una parte delle loro proprietà termiche alla presenza di una o più superfici riflettenti o basso-emissive e ad eventuali intercapedini d’aria associate.

Differenze. Ovviamente non tutti i termoriflettenti hanno le medesime prestazioni. Alcuni materiali hanno anche un coefficiente di diffusione del vapore µ variabile. Infatti sono provvisti di micro fori passanti che se lasciati aperti gli conferiscono un coefficiente µ pari a 1.700 e che se invece vengono chiusi, con del semplice nastro adesivo in alluminio, li rendono delle perfette barriere al vapore. Dalla verifica termo igrometrica della struttura, in base alla zona climatica e alla concentrazione di vapore dell’ambiente è poi il termotecnico che stabilisce se lasciare aperti o meno i fori. E’ da evidenziare il fatto che in ambienti con classe di concentrazione elevata, è spesso necessario e fondamentale prevedere una barriera al vapore nella parte calda della struttura, quindi verso l’interno, per impedire che l’aria calda dai locali interni possa penetrare nel materiale isolante o nella struttura; se ciò dovesse accadere si raffredderebbe formando condense.

MONTAGGIO. L’isolante viene montato tra listelli di legno fissati alla struttura esistente e la finitura di cartongesso. Vengono così ottimizzati i centimetri di aria che si creano tra l’isolante termoriflettente e le lastre di cartongesso tramite la struttura di sostegno delle lastre. Questo spazio, che normalmente verrebbe “perso” o utilizzato solo per il passaggio degli impianti, contribuisce invece in maniera determinante all’isolamento termico della struttura permettendo così un considerevole recupero di spessore.

Le due camere d’aria che si creano con interposto il termoriflettente mostrano infatti elevati valori di isolamento e, con un incidenza fino al 50% sul valore totale di resistenza termica, sono fondamentali per la resa del “sistema isolante” aria - termoriflettente - aria. Il valore di resistenza termica delle camere d’aria, varia sensibilmente in base all’emissività dei materiali adiacenti alla camera.

CALCOLO. Prendiamo un isolante termoriflettente multistrato esistente in commercio che offre un’emissività, testata in accordo alla norma UNI EN 16012, pari a 0.02, quindi ha una bassissima attitudine ad emettere energia sotto forma di irraggiamento. Conferisce perciò, ad un’intercapedine d’aria di spessore 20 mm, una resistenza termica fino a 0,739 m²K/W che è ben 4 volte superiore al potere isolante della stessa camera d’aria ad esempio tra due mattoni o tra un isolante tradizionale e il cartongesso.

Tali valori sono calcolabili sia in accordo alla norma UNI EN 16012, sia alla UNI EN 6946 e verificabili con diversi programmi di calcolo tipo il PAN di ANIT (associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico).

 
 


































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