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Per lo svolgimento della pratica APE è necessario inviare la seguente documentazione

 
 
   Esempio
 1)Indirizzo e codice postale immobile in esame  Corso Roma 10 10024 Moncalieri (To) piano terra
 
 2)Dimensione Appartamento  50 mq  ( superficie calpestabile, valore approssimativo)
 
 3)Numero di appartamenti esistenti nell’edificio in esame  Alloggio in condominio composto da 10 appartamenti e 2 negozi
 
 4)Dati Catastali  Foglio 123 Particella 34 Subalterno 5
 
 5)  Planimetria quotata   <==== vedi esempio
 
 6) Copia carta d'identità e codice 
fiscale  
 
 7) Telefono
 
 
 Per edifici con riscaldamento  CENTRALIZZATO:
 8a) Numero di telefono amministratore
 
 Orari amministratore
 
 Per edifici con riscaldamento  AUTONOMO:
 8b) Copia libretto caldaia con bollino verde  Se manca il bollino contattare l’idraulico che ha eseguito analisi fumi. Il bollino è gratuito.
 
 Per edifici con riscaldamento   TELERISCALDAMENTO
 8c) Copia ultima bolletta  

 

Se in possesso: tutta la documentazione  di lavori certificati volti al miglioramento energetico dell’immobile in esame (ad esempio: vetri doppi, coibentazione muri soffitti ecc, termo valvole, Riscaldamento a pavimento ecc)

Se la casa è stata costruita di recente è conveniente allegare il capitolato


 

Le sanzioni ed i controlli

sito regione piemonte

 

 

Sanzioni in caso di vendita, di affitto ed annunci immobiliari SENZA CERTIFICAZIONE

 

(Decreto 63/2013 convertito con la Legge 90/2013)

Se l'immobile viene venduto senza A.P.E.

Tra  3000 e 18000 €

Se l'immobile viene affitato senza A.P.E.

tra   1000 e   4000 €

Se l'annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici

tra i   500 e   3000 €

 

La l.r. 13/2007 e s.m.i prevede le seguenti sanzioni (articolo 20):

 Salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l'esclusione dall'elenco regionale dei certificatori. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti;

il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i. (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale;

 

  •  il costruttore che non provvede a far produrre l'attestato di certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
  •  il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a 18.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio
  •  il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.

 

 Per effettuare i controlli la Regione Piemonte si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.); annualmente sono previsti accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità dell'attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale. Anche per gli attestati di certificazione energetica predisposti in occasione di compravendita e locazione sono previsti annualmente controlli a campione sulla loro regolarità.

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Esclusioni

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 comma 5 sono escluse dall'applicazione della l.r. n. 13/2007 e s.m.i. le seguenti categorie di edifici e di impianti:

  • i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

 Inoltre, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della l.r. 13/2007 e s.m.i. (D.G.R. n. 43-11965) in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi inerenti l'attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso:

 box; cantine; autorimesse; parcheggi multipiano; locali adibiti a depositi; strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi; altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.

L'attestato di certificazione energetica non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili, incompleti o nello stato di "rustico" con riferimento a quanto previsto dal DM 22/11/2012. Tale DM ha, inoltre, abolito la possibilità di allegare ai contratti di compravendita, in forma sostitutiva, la dichiarazione del proprietario relativamente alla bassa qualità energetica dell'edificio. 

 

ESEMPIO PIANTA QUOTATA

ESEMPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LAVORI URGENTI

Ci impegniamo a svolgere il sopralluogo e completare la pratica il prima possibile, se avete particolare urgenza fatecelo sapere.

Come in tutte le attività ci sono dei periodi particolarmente intensi e conseguentemente periodi d’attesa più lunghi. Pertanto è consigliabile contattarci il prima possibile per essere sicuri di avere il certificato in tempo per l'atto.

Si ricorda che la certificazione energetica (ACE) ha una durata di 10 Anni. 

 

NOTA IMPORTANTE 

Dal 1 gennaio 2012  è entrata  in vigore la  normativa (direttiva 2009/28/CE recepita in Italia con il Decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011) che prevede l’obbligo di inserire l’indice di prestazione energetica presente nell’Attestato di Certificazione Energetica dell’Immobile (ACE) in tutti gli annunci di vendita o affitto di edifici o singole unità immobiliari.

Per dettagli vedere sito

http://www.regione.piemonte.it/urp/dwd/top20/02112011/ace.pdf

In caso di assenza della classa energetica negli annunci immobiliari, verranno applicate sanzioni dai 1.000 ai 5000 euro per ogni annuncio.

 
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