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Se in possesso: tutta la documentazione di lavori certificati volti al miglioramento energetico dell’immobile in esame (ad esempio: vetri doppi, coibentazione muri soffitti ecc, termo valvole, Riscaldamento a pavimento ecc) Se la casa è stata costruita di recente è conveniente allegare il capitolato Le sanzioni ed i controlli
La l.r. 13/2007 e s.m.i prevede le seguenti sanzioni (articolo 20): Salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l'esclusione dall'elenco regionale dei certificatori. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti; il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i. (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale;
Per effettuare i controlli la Regione Piemonte si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.); annualmente sono previsti accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità dell'attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale. Anche per gli attestati di certificazione energetica predisposti in occasione di compravendita e locazione sono previsti annualmente controlli a campione sulla loro regolarità. ===================================================== Esclusioni Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 comma 5 sono escluse dall'applicazione della l.r. n. 13/2007 e s.m.i. le seguenti categorie di edifici e di impianti:
Inoltre, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della l.r. 13/2007 e s.m.i. (D.G.R. n. 43-11965) in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi inerenti l'attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso: box; cantine; autorimesse; parcheggi multipiano; locali adibiti a depositi; strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi; altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati. L'attestato di certificazione energetica non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili, incompleti o nello stato di "rustico" con riferimento a quanto previsto dal DM 22/11/2012. Tale DM ha, inoltre, abolito la possibilità di allegare ai contratti di compravendita, in forma sostitutiva, la dichiarazione del proprietario relativamente alla bassa qualità energetica dell'edificio.
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