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LA VOSTRA CERTIFICAZIONE ENERGETICA È CORRETTA? COME RICONOSCERE UN APE NON A NORMA, NON CONFORME O NON VERITIERO?

Rivoli 2019

Questa guida è stata creata per aiutarvi a capire se il vostro certificato energetico APE è stato fatto in modo accurato o se la classe energetica del vostro immobile è completamente sbagliata.

 La certificazione energetica, in parole molto semplici, è una pagella di casa vostra da un punto di vista energetico.

 La classe energetica che avete è il valore/ voto risultante di una procedura di valutazione che tiene in considerazione unna serie di parametri.

 Questa valutazione è stata fatta da una persona che dovrebbe essere un esperto nel settore ma errare humanum est quindi se avete dubbi confrontate i singoli valori del vostro certificato con quelli indicati nelle varie sezioni. Se anche solo uno dei parametri risultasse al di fuori dei limiti molto probabilmente la vostra certificazione non è corretta o è stata  mal redatta.  

 

EDIFICI NUOVI / RISTRUTTURAZIONI

Nel caso di nuove costruzioni o di riqualificazioni energetiche (che comprendano una ristrutturazione totale dell’edificio) la classe energetica non può essere inferiore alla C. Qualora si fosse nell’eventualità, ad esempio, di acquistare un edificio nuovo in classe D o peggiore (E, F e G) è bene fare presente al costruttore il non rispetto di una normativa vigente che potrebbe, in caso di controversie, portare a far rivalere l’acquirente sul venditore. Inoltre, il Comune di competenza, rispetto a tale situazione, sarebbe impossibilitato a rilasciare il certificato di agibilità.

 

EDIFICI ESISTENTI

Per svolgere la certificazione il professionista deve utilizzare un Software commerciale (caso previsto corpus normativo nazionale).Come è facile verificare, tutti i software di cui all’elenco pubblicato sul sito http://www.cti2000.it dispongono di una autorevole certificazione sulla correttezza dei dati prodotti sugli edifici testati.

Io uso Termus bim e/Termus Ce
https://www.acca.it/

 Quello che non garantiscono è il corretto utilizzo degli stessi.


 Questo è spesso riscontrato nei dialoghi telefonici tra certificatori e il numero verde.regionale, evidenziando che alcuni tecnici possiedono ottimi software ma non hanno mai letto le istruzioni “legali” per l’uso, ovvero le normative tecniche nazionali e le leggi e iprovvedimenti attuativi regionali.

Durante la procedura di caricamento dati le informazioni complessivamente richieste sono circa 135, pertanto ….selezionando a casaccio le risposte o immettendo dati senza senso si ricavano errori clamorosi.

 

Personalmente ho conosciuto “professionisti “ che non solo non hanno seguito nessun corso e che utilizzano segretarie, figli o chi disponibile a immettere i dati nel sistema di calcolo.

 

Di seguito si elencano i più comuni errori e inadempimenti normativi riscontrabili in un attestato di certificazione energetica.

Nota l’attestato di certificazione energetica ACE è stato sostituito dal D.Lgs. 63/2013 con l’attestato di prestazione energetica, APE pertanto quanto di seguito esposto vale per entrambi.)

 

DATI AMMINISTRATIVI

L’indicazione dei dati amministrativi (ad es. dati catastali, via e numero civico) deve essere rigorosamente esatta e riferita alla situazione aggiornata, da qui infatti originano spesso problemi di collegamento, in sede di allegazione al rogito notarile, all’unità immobiliare oggetto di transazione o riferimenti incoerenti con quelli oggetto del contratto di locazione.

Un’individuazione errata della particella, del subalterno, del civico possono rendere inutilizzabile un APE già consolidato e caricato a sistema.

NOTA: per controllare verificare con visura catastale.

 

  • VOLUMI E SUPERFICI

 

Volume lordo riscaldato

Su 107.000 ACE analizzati ( Analisi della regione Piemonte): 502 immobili descritti come “appartamento” presentano una volumetria lorda riscaldata superiore a 900 m3, di questi 61 sono superiori a 2.000 m3 e 12 “appartamenti” superano i 3.000 m3 .

 Superficie utile: 133 edifici hanno una Su maggiore di 300 m2 (tipologia “appartamento”), 96 dei quali superiori a 5.000 m2 e 7 superiori a 9.000 m2

  Superficie disperdente: (area verso esterno o locali non riscaldati)

11 edifici presentano una superficie disperdente uguale a zero.

 Risultano 2.424 immobili con superficie disperdente maggiore di 1.000 m2 di cui 33 immobili con superficie disperdente maggiore di 10.000 m2 .

 Altezza dei locali:

Dal rapporto (volume)/(superficie utile incrementata) risultano 15.506 immobili con altezza dei locali maggiore di 4 metri. Quelli con locali di altezza maggiore di 5 metri sono 2.029. Quelli con altezza maggiore di 10 metri sono 204. Risultano 255 immobili con altezza dei locali inferiore a 2 metri (tra cui uno alto 1,70 metri in classe A+).

 

NOTA: Se le varie dimensioni sono sbagliate tutta la certificazione è fuorviata per verificare misurate il vostro appartamento ( solo la parte riscaldata.)

   

Trasmittanze muri (superfici opache)

 Su 107.000 ACE residenziali risultano:

525 immobili con trasmittanza superiore a 10 W/m2K (di cui  320 hanno valori superiore a 100.)

Nota: Una muratura di pietrame intonacata spessa 25 cm ha una trasmittanza di 3,55 W/m2K.

 516525 immobili con trasmittanza inferiore a 0,20 e 68 inferiore a 0,10 e 36 hanno una trasmittanza uguale a 0,00.

Nota la trasmittanza limite per una struttura opaca verticale in Piemonte è 0.27 ( valori applicabili dal 1 gennaio 2010)

 

SE LA TRASMITTANZA INDICATA, sul vostro APE,  E’ MAGGIORE DI 3.55 O MINORE DI 0.2 E’ MOLTO PROBABILMENTE SBAGLIATA

 

 

 

  • superfici trasparenti

 Risultano 492 immobili con trasmittanza superiore a 20 W/m2K di cui 313 maggiore di 50, 290 con trasmittanza maggiore di 100, 86 edifici con trasmittanza maggiore di 1.000 e 74 casi presentano una trasmittanza uguale a 0,00.

Nota una finestra con struttura in legno a vetro singolo spesso 3 mm ha una trasmittanza di circa 5 W/m2K.

Una finestra a vetro doppio costruita dal 2010 vendibile in Piemonte ha un valore di circa 1,6 W/m2K.

 SE LA TRASMITTANZA INDICATA E’ MAGGIORE DI 6.5 O MINORE DI 1. E’ MOLTO PROBABILMENTE SBAGLIATA

 

 

Riscaldamento impianti autonomi

 Nella casistica relativa agli impianti autonomi sono facilmente rilevabili un’altra serie di problematiche. In particolare Indicando una potenza non corretta si fornisce quindi un’informazione che incide sulla corretta valutazione della prestazione stagionale.

Su 107.000 ACE residenziali:

In 1.581 casi le potenze sono superiori a 1000 KW di cui 661 superiori a 10.000 KW.

 In un caso la potenza è 1.800.000.000. In 2.118 casi la potenza è zero.

 

Fonte energetica: In Piemonte sono stati redatti 10.882 attestati con nessuna indicazione circa la fonte energetica (10%!).

Nota per un appartamento standard, di circa 100 metri quadrati e discretamente isolato, ubicato in una regione italiana con condizioni climatiche miti; l’impianto a radiatori può avere un numero di 50 e 60 elementi e come generatore una caldaia a condensazione di 24 - 28 kW.

 

 

ALTRI ERRORI

 –        Totale mancanza delle prescrizioni tecniche volte a migliorare il rendimento energetico del complesso edificio-impianti;

–        Omissione della dichiarazione di indipendenza del certificatore;

–        Mancanza della ricevuta di deposito dell’APE agli Uffici tecnici preposti della Regione di pertinenza.

–        Non fare il sopralluogo

Effettuare il sopralluogo, seppur non obbligatorio per legge, potrebbe essere necessario laddove i dati raccolti non sono qualitativamente sufficienti. La misura o la verifica delle superfici deve essere eseguita sull’edificio reale mediante sopralluogo del certificatore. È infatti impossibile rispettare le norme procedurali esplicitate nella DD 446 senza effettuare o verificare fisicamente le misure in loco.

 

Conclusioni

Se mi permettete un’analogia fare una certificazione energetica è come suonare il piano, chiunque può schiacciare dei tasti ma solo chi ha studiato ed si è esercitato per anni può suonare bene.

 

Per redigere una certificazione servono conoscenze tecniche specifiche e serve il sopralluogo.

 

Tuttavia chiunque può verificare se sono stati fatti degli errori grossolani. Se i vostri vicini sono stati certificati in classe C e voi in classe G c’è qualcosa che non quadra e consiglierei di verificare tutti i punti sopra descritti.

Magari è la certificazione dei vicini ad essere sbagliata!

 (Nota appartamenti posti sopra cantine o sotto sottotetti non riscaldati saranno chiaramente in classi inferiori ad appartamenti posizionati in piani intermedi).

 Se i valori della vostra certificazione sono all’interno dei vari range indicati è possibile che siano corretti e solo con il sopralluogo di un altro tecnico ( a pagamento !) si può avere una seconda opinione.

Vi ricordo che la procedura di certificazione energetica è soggetta ad interpretazioni dei valori identificati (trasmittanza di muri finestre ecc)durante il sopralluogo.

 

Volevo ricordarvi che i certificatori sono soggetti a controlli e possibili sanzioni:

“Salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l'esclusione dall'elenco regionale dei certificatori. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti;

 

il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i. (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale;”

 

 

Giusio Michele

Certificatore energetico

 

 

Bibliografia:

http://www.studioninarello.it/certificazione-energetica/riconoscere-un-ace-non-a-norma

http://www.regione.piemonte.it/energia/dwd/certificazione/analisiErroriAceGuidaCompilazione.pdf

http://www.certificazione-energetica.com/news/sulla-certificazione-energetica-degli-edifici/

http://www.systemmind.com/circolari/2014/certificazioni-energetiche-tanti-gli-errori-commessi-dai-tecnici-ecco-come-procedere-in-maniera-corretta

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/536-sicee-sistema-informativo-per-le-certificazioni-energetiche-degli-edificiIn costruzione

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DOCUMENTI DIVORZIO : SERVE ANCHE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA.

Grazie al decreto legge 132/2014 si parla ormai sempre più spesso di divorzio breve con costi sempre più contenuti ( da 16 euro!!) Vogliamo ricordare che in caso di scrittura privata per divisioni patrimoniali ,  (vedasi sotto) è necessario presentare anche la certificazione energetica  in quanto L’immobile deve essere dotato di attestato nei seguenti casi:

- edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione importante all’atto di chiusura dei lavori

- compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi;

- locazione di intero immobile o singole unità immobiliari;

- annunci immobiliari (compravendita e locazione).

L’obbligo di dotazione si estende inoltre ai seguenti casi: permuta, transazione, datio insolutum, conferimenti in società, assegnazione ai soci, cessione di azienda nel cui patrimonio sono compresi immobili

(tratto da :http://www.sistemapiemonte.it/ris/ambiente/sicee/dwd/20151005_revisione_generale_FAQ_APE_rev5.pdf)

….“Per istruire una pratica di separazione o divorzio sono necessari alcuni documenti, che possono essere prodotti dai coniugi direttamente o dagli avvocati per loro conto. Per divorziare non è necessario infatti rivolgersi a uno studio legale, ma sicuramente è consigliabile viste le procedure burocratiche e le implicazioni psicologiche che potrebbero rendere davvero ardua l’impresa ai diretti interessati.

Grazie al decreto legge 132/2014 per la riforma del processo civile si parla ormai sempre più spesso di divorzio breve, perché il procedimento dovrebbe essere ridotto e semplificato. Quando la legge diverrà effettiva la coppia che non ha figli ed è d’accordo potrà separarsi in trenta giorni con un costo davvero esiguo: sarà sufficiente presentarsi davanti al Sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi muniti di una dichiarazione della volontà di separarsi con indicazione delle condizioni concordate. Il documento potrà essere scritto anche direttamente dagli interessati senza alcuna spesa aggiuntiva e sarà firmato davanti al Sindaco che convocherà la coppia dopo un mese. Se i due non dovessero presentarsi la richiesta si annullerà automaticamente e i coniugi resteranno sposati a tutti gli effetti. Se invece dovessero presentarsi si confermerà l’atto e il divorzio sarà effettivo dopo circa tre anni. Per divisioni patrimoniali è opportuno però comporre una scrittura privata presso uno studio legale, come anche in caso di figli, trasferimenti immobiliari, beni coniugali e assegni. Nel caso di divorzio non consensuale la situazione sarà un po’ più complicata: il ricorso al tribunale sarà necessario per mediare le posizioni dei coniugi.”    

(Tratto da http://www.unadonna.it/emozioni/documenti-divorzio-ecco-il-necessario/155963)......

 …..“Senza figli, si divorzia e ci si separa in 30 giorni. Costo: 16 euro


Se l'accordo viene stilato senza l'aiuto di un legale, l'intera procedura costa solo 16 euro, corrispondenti ai diritti di pubblicazione di matrimonio, e richiede un'attesa di 30 giorni. Fermo restando che devono intercorrere 3 anni tra la separazione e il divorzio…. Tempi e costi.
Quando i coniugi non hanno figli e sono d'accordo nel dividersi, la procedura diventa molto facile ed economica. Grazie al nuovo decreto legge, basterà presentarsi dal Sindaco del comune di residenza di uno dei due. Marito e moglie dovranno fornire un documento in cui dichiarino di volersi dividere alle condizioni elencate, per la cui stesura ci si può far aiutare da un avvocato, ma è facoltativo. I due coniugi devono firmare accordo e dichiarazione davanti al sindaco, che li invita a ripresentarsi dopo 30 giorni per confermare la scelta. Se non dovessero tornare, restano a ogni effetto marito e moglie.


Con figli e patrimonio da dividere serve l'avvocato ma non il tribunale. Costo: da 43 euro

Se ci sono figli, trasferimenti immobiliari, assegni e case coniugali serve l'avvocato. La novità è che non sarà necessario finire in tribunale, ma si risolverà tutto nello studio del legale. "Con un mero controllo da parte della Procura della Repubblica che potrà trasmettere gli atti al Tribunale se l'accordo conterrà clausole strane o contrarie ai diritti e agli interessi dei figli, siano essi minorenni, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti dal punto di vista economico. In tal caso il Tribunale convocherà la coppia davanti a sé come è sempre stato e saranno rimesse in discussione alcune delle clausole che non appaiono congrue" spiega il presidente degli avvocati matrimonialisti.

Tempi e costi. Le separazioni consensuali convengono. Per questo, secondo l'Istat, sono scelte dall'85% delle coppie. Chi si separa consensualmente, e presenta personalmente il ricorso, spende solo 43 euro. Se si vuole un avvocato, si può risparmiare scegliendone uno anziché due, ma bisogna separarsi consensualmente. In questo caso la spesa può aggirarsi intorno ai 2000 euro. Ma attenzione: nei divorzi, anche consensuali, sono obbligatori due avvocati. Se prima del decreto legge dividersi in modo consensuale richiedeva in media 100 giorni, contro i 675 delle divisioni giudiziali, da adesso in poi i tempi potrebbero allungarsi per chi si divide dall'avvocato. Questo infatti, nelle separazioni di coppie con figli e in certi casi anche di quelle senza figli, deve aspettare il nullaosta del Pm. Ma non è indicata una scadenza entro la quale debba arrivare.  ….
 

Senza accordo si finisce davanti al giudice. Costo: da 98 euro
Se i coniugi non condividono la decisione di separarsi o non sono d'accordo sulle condizioni, dovranno vedersela in tribunale, secondo le regole già in vigore per la separazione e il divorzio giudiziale.
Tempi e costi. Dividersi senza accordo può costare caro: oltre al contributo unificato di 98 euro, anche le parcelle degli avvocati, che possono raggiungere persino i 10000 euro quando l'accordo non si trova. Inoltre il coniuge cui venga addebitata la separazione dovrà pagare, oltre al suo avvocato, anche quello dell'ex, sia nei processi per la separazione che per il divorzio.” ………….

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