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GLI INTERVENTI AMMESSI DAL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2025

Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa sui bonus edilizi prevede innanzitutto la detrazione del 75%, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla Legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022).

A partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, il bonus è disponibile solo per gli interventi di cui all’art. 119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche) del D.L. 34/2020 come modificato dal D.L. 212/2023:

  • scale
  • rampe
  • ascensori
  • servoscala
  • piattaforme elevatrici.

CHI PUÒ ACCEDERE AL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2025

Possono beneficiarie di questa detrazione:

  • persone fisiche;
  • esercenti;
  • professionisti;
  • enti pubblici ed enti privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • soggetti con reddito d’impresa.

DETRAZIONI, QUOTE ANNUALI E TETTI DI SPESA PER IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2025

Il bonus barriere architettoniche prevede una detrazione fiscale del 75% delle spese sostenute, ripartita in 10 quote annuali di pari importo e calcolata su un tetto massimo di spesa pari a:

  • 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti con accessi autonomi;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari plurifamiliari che vanno da un minimo di 2 a 8 unità;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici condominiali con più di 8 unità.

Nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro. Tale risultato è stato calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).

Nel caso in cui l’intervento coinvolga un edificio condominiale, ogni condomino avrà la possibilità di calcolare la detrazione fiscale in base alla spesa a lui assegnata in proporzione ai millesimi di proprietà o secondo i criteri stabiliti dall’art. 1123 e seguenti del Codice Civile. Ciò potrebbe consentire di ottenere un importo superiore rispetto a quanto sarebbe assegnato per l’unità immobiliare singola posseduta dal condomino.

La ripartizione in 10 quote annuali è prevista per le spese sostenute dopo il 29 maggio 2024, mentre per le spese sostenute fino al 28 maggio 2024 rimane la precedente ripartizione in 5 quote annuali.

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